Segreteria Federale
Roma, 10 marzo 2004
Circolare n. 10/2004
·
Società affiliate
·
Organi Federali Centrali e Territoriali
·
Arbitri
LORO
INDIRIZZI
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OGGETTO: |
modifica art. 9
Regolamento Sportivo |
Si comunica che il Consiglio
Federale, nella sua ultima riunione del 7 marzo 2004, ha deliberato la seguente
modifica all’art. 9 del Regolamento Sportivo:
· Regolamento Sportivo – art. 9
(le modifiche sono riportate in
corsivo sottolineato)
art.
9 – GIURIA E COMMISSIONE COORDINAMENTO GARE COMMISSIONE DI
GARANZIA
omissis
……………. Nelle gare di Calendario Internazionale e
Nazionale organizzate sotto l’egida della FITA, dovrà inoltre essere
nominata, a cura degli organizzatori, una Giuria di Appello Commissione
di Garanzia composta da tre membri che in ogni caso non potranno far
parte della Società o Comitato Organizzatore e non dovranno essere partecipanti
attivi alla gara in termini di Atleta o di Tecnico di una società partecipante.
Le procedure ed i termini di ricorso alla Giuria di Appello Commissione
di Garanzia sono quelli previsti dai Regolamenti FITA.
Nelle
gare Nazionali dovrà essere nominata dalla Società organizzatrice o dal
Comitato Organizzatore una commissione coordinamento gare, composta da tre
persone della categoria dei tecnici iscritti all’albo ufficiale, con il compito
di sovrintendere al regolare svolgimento delle gare.
Cordiali saluti.
Il Segretario Generale
(M.d.S. Alvaro Carboni)