Segreteria Federale

Roma, 10 marzo 2004

 

Circolare n. 10/2004                                             

 

A

·         Società affiliate

·         Organi Federali Centrali e Territoriali

·         Arbitri

 

LORO INDIRIZZI

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OGGETTO:

modifica art. 9 Regolamento Sportivo

 

Si comunica che il Consiglio Federale, nella sua ultima riunione del 7 marzo 2004, ha deliberato la seguente modifica all’art. 9 del Regolamento Sportivo:

 

·       Regolamento Sportivo – art. 9

      (le modifiche sono riportate in corsivo sottolineato)

 

art. 9 – GIURIA E COMMISSIONE COORDINAMENTO GARE COMMISSIONE DI GARANZIA

omissis ……………. Nelle gare di Calendario Internazionale e Nazionale organizzate sotto l’egida della FITA, dovrà inoltre essere nominata, a cura degli organizzatori, una Giuria di Appello Commissione di Garanzia composta da tre membri che in ogni caso non potranno far parte della Società o Comitato Organizzatore e non dovranno essere partecipanti attivi alla gara in termini di Atleta o di Tecnico di una società partecipante. Le procedure ed i termini di ricorso alla Giuria di Appello Commissione di Garanzia sono quelli previsti dai Regolamenti FITA.

 

Nelle gare Nazionali dovrà essere nominata dalla Società organizzatrice o dal Comitato Organizzatore una commissione coordinamento gare, composta da tre persone della categoria dei tecnici iscritti all’albo ufficiale, con il compito di sovrintendere al regolare svolgimento delle gare.

 

Cordiali saluti.

 

Il Segretario Generale

(M.d.S. Alvaro Carboni)